Page images
PDF
EPUB

Rec. Oct 12, 1905.

IL SIG. D. NICCOLA INTONTI

MINISTRO DI STATO, MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DELLA POLIZIA GENERALE

ECCELLENZA

IL Codice dello Stato è il primo e perenne bisogno del

l'uomo socievole, siccome quello che opponendosi alla lutta dei privati interessi ed all' impeto delle passioni discordanti, assicura la vita, le fortune, e l'onore di tutti i sudditi cittadini.

Infelicemente, nè il nostro codice, nè qualunque altro più perfetto che sia, può del tutto bastare a' moltiplici affari del viver civile , per le infinite vicende delle azioni, del commercio e delle relazioni de' privati. Le leggi rimangon quali furono scritte, ma gli uomini non si riposan mai; e questo loro continuo movimento, i cui effetti son variamente modificati dalle circostanze, produce in ciascuno istante novelle combinazioni e fatti nuovi. Oltre a ciò, considerar dovendosi in un codice gl' individui complessivamente, e le azioni loro in astratto, stabilir non si posson se non principii generali, fecondi si di conseguenze, ma la cui applicazione è ai giudici demandata. Quindi sorge la Giurisprudenza, la quale additando la maniera facile ed equa d' interpetrare ed applicar le leggi, la più sicura guida addiviene nel pelago delle opinioni, e nel tempo medesimo la storia più certa viene a comporre del rivolgimento de' costumi, dello spirito pubblico, e del reggimento civile delle Nazioni. Epperò si addice al Governo il render volgare un libro di poca mole, il quale giudiziosamente rannodi i precetti colla pratica, le leggi scritte colle azioni degli individui. Tal è l'opera che vien oggi in luce da'miei torchi, e che oso raccomandare al patrocinio dell' E. V.

Essa è preceduta da alcuni prolegomeni contenenti le regole per ben intender le materie di che si compone, e da bre◄ vissimi trattati sulla scienza universale delle leggi

[ocr errors]

I dritto Giustinianco è il principio istorico delle attuali mostre istituzioni giudiziarie, per quanta alterazione abbia ricevuto da' tempi, dalle usanze e dalla moderna civiltà Europea, ed il codice de' Francesi n'è il modello. Quindi su ciascuna materia, anzi su ciascun vocabolo legale si esporranno non solo gli articoli delle leggi del regno delle due Sicilie che vi son relative, ma benanche le leggi romane e francesi, mettende in luce la connessione che han tra loro, onde potere in ogni circostanza rinvenir l'origine e la derivazione di tutto il sistema legislativo.

E poichè ciascuna scienza ha le sue voci particolari, di cui è mestieri conoscere il significato, e determinare l'uso, così vie via si dichiareranno i vocaboli adoperati nelle nuove e nelle romane leggi, lo che è altresi utile ad agevolar la lettura delle antiche opere di giurisprudenza.

[ocr errors]

e

Base di questo lavoro per la parte teoretica sono il Dizionario delle leggi romane di Thévenot-Dessaules Lesparat e Dussans, l' Analisi delle Pandette di Pothier fatta da Moreau di Montalin, ed il Glossario Generale di Crivelli; per la parte pratica la Giurisprudenza generale del DALLOZ che sotto la mia direzione si sta volgarizzando e comentando, e tutte le decisioni nuovissime di Francia, de' Paesi-Bassi, delle due Sicilie: valendomi ancora del Domat, Pothier, Merlin, Locrè, Maleville, Carnot, Carrè, Toullier, Delvincourt, Poncet, Pardessus, Proudhon, Grenier, Pailliet, Sirey, Denevers, e di altri insigni giureconsulti in tutto che of fron di più sensato e peregrino. Mi aiuteranno in sì difficil lavoro, e gioverannomi de' loro studi e della loro esperienza parecchi antichi giureconsulti e magistrati, la modestia de' quali non concede di palesarne il nome.

Questa opera si importante ed utile, dee per ogni ragione andar sotto il patrocinio dell' E. V., che preposta al sublime e difficile ministero di antivedere la esecuzion delle leggi pria che vengan violate, è più che altri mai tenuta a procacciar che elle sieno innanzi tutto bene studiate e conosciute. Per lo che mi auguro che questo mio lavoro varrà a meritarmi il dono della sua desiderata protezione.

Niccola Comcrci.

DELLE

ABBREVIATURE ADOPERATE NEL CORSO DELL OPERA.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

00. Sop

Articolo 55 del codice civile = 57 ll. cc. Eguale all' articolo 57 delle leggi civili delle due Sicilie. Articolo 734 del codice civile preso nelle due Sicilie. Articolo 180 del codice di procedura civile 1274 ll. pr. civ. Eguale all' articolo 274 delle leggi di procedura. ne' giudizi civili delle due Sicilie. Articolo 18 del codice di commercio 27 l.di eccez.Eguale all'articolo 27 delle leggi di eccezione delle due Sicilie.. Articolo 75 del codice penale = 105 ll.. pen. Eguale all'art. 105 delle leggi pe-, nali delle due Sicilie..

Articolo 30 del codice d'istruzion cri-
minale 26 ll. pr. pen. Eguale all'
articolo 26 delle leggi di procedura ne'
giudizi penali delle due Sicilie.
Codice civile, art. 44 analogo.
Corte di cassazione, sezion civile.
Corte di cassazione, sezione de'ricorsi..
Corte di cassazione, sezion criminale.
Contro.

Corte di cassazione di Napoli.
Corte suprema di Napoli.

Corte suprema di Palermo..

Corte di appello.

Editore..

Gran corte civile.

Gran corte criminale.

Pagina 400 di questo tomo.

Tomo 8, pagina 400 di questa opera....

« PreviousContinue »